13 giugno 2017

Il principio di chiarezza e sinteticità espositiva ex art. 3, co. 2, cod. proc. amm., costituisce espressione di un principio generale del diritto processuale, operante anche nel processo civile

"Tanto premesso, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del cod. proc. amm. (secondo cui «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica»), esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'intera impugnazione o del singolo motivo di ricorso. E ciò, non già per l'irragionevole estensione dell'atto o del motivo (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 («esposizione sommaria dei fatti della causa») e 4 («motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano») dell'art. 366 cod. proc. civ., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass. 20/10/2016, n. 21297). Il mancato rispetto del dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva collide, invero, con l'obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (Cass. 06/08/2014, n. 17698)."

Cass. Civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570


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