30 luglio 2013

PROVA CIVILE - Testimoniale - Capacità a testimoniare - Persone aventi interesse nel giudizio

Il socio di società di capitali non è incapace a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l'annullamento di un contratto che si assume stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all'attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l'intrapresa azione di annullamento dall'azione risarcitoria individuale, a norma dell'art. 2395 cod. civ., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell'amministratore. (Rigetta, App. Roma, 23/11/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. II, 16-04-2013, n. 9188 (rv. 625725)

20 luglio 2013

ESECUZIONE FORZATA - Titolo esecutivo - Sentenza - Sentenza di primo grado confermata o riformata parzialmente in appello - Effetto sostitutivo del titolo

L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione. (Rigetta, Trib. Ascoli Piceno, 05/06/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9161 (rv. 625824)


PROVA CIVILE - Produzione di documenti - Eccezione di compensazione specificamente sollevata, sebbene con riferimento a quei documenti, solo in sede di gravame - Inammissibilità

La parte che produca in giudizio dei documenti a sostegno d'una eccezione in senso stretto ha altresì l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale, la quale, in difetto di tale allegazione, non potrà essere invocata nei gradi successivi del giudizio. (Nella specie, il giudice d'appello aveva ritenuto tardiva la produzione in appello di documenti a sostegno dell'eccezione di compensazione, ed il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione allegando che quei documenti erano stati già prodotti in primo grado. La Corte, rilevato come il ricorrente non aveva dedotto a quale fine fosse avvenuta la produzione documentale in primo grado, ha rigettato il ricorso). (Rigetta, App. Roma, 22/05/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9154 (rv. 626026)


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Responsabilità aggravata - Esecuzione forzata - Domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Accertamento riservato al giudice dell'opposizione all'esecuzione

L'accertamento della mala fede del creditore pignorante, per i fini di cui all'art. 96, comma secondo, cod. proc. civ., è devoluto al giudice dell'opposizione all'esecuzione, il quale nel compiere il relativo accertamento dovrà valutare la condotta tenuta dal creditore nel giudizio di esecuzione, e non in quello di opposizione, a meno che non venga invocata dall'opponente anche la responsabilità dell'opposto per avere in mala fede o colpa grave resistito al giudizio di opposizione all'esecuzione, ai sensi del primo comma della norma citata. (Rigetta, Trib. Roma, 04/07/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9152 (rv. 626027)


RISARCIMENTO DEL DANNO - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Evitabilità del danno da parte del creditore ex art. 1227, comma secondo, cod. civ. - Onere probatorio relativo a carico del debitore-danneggiante

In tema di esclusione, ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto. (Rigetta, App. Palermo, 11/05/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 16-04-2013, n. 9137 (rv. 626052)


FONTI DEL DIRITTO - Efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) - Legge regolatrice - Obbligazioni - In genere

Non contrasta con l'ordine pubblico un contratto individuale di lavoro che debba essere eseguito all'estero e che - avendo le parti dichiarato applicabile la legge straniera - escluda il trattamento di fine rapporto. (Rigetta, App. Roma, 21/09/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, 15-04-2013, n. 9067 (rv. 625965)


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Responsabilità aggravata - In genere - Natura di responsabilità extracontrattuale - Presupposti

In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 15/05/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, 15-04-2013, n. 9080 (rv. 626145)


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - In genere - Data di deliberazione della sentenza - Omessa e/o erronea indicazione - Conseguenze

La data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale, sicchè la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ed altrettanto dicasi per l'ipotesi di diversità tra la prima di tali date, riportata in calce alla sentenza, e quella dell'udienza collegiale all'uopo fissata, tanto non essendo, di per sé solo, sufficiente a far ritenere, qualora quest'ultima sia successiva, che detto provvedimento sia stato deliberato prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio. (Dichiara inammissibile, Trib. Bolzano, 05/02/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 12-04-2013, n. 8942 (rv. 625804)


FAMIGLIA - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito - Relazione di un coniuge con estranei - Causa di addebitabilità

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge. (Rigetta, App. Bologna, 22/08/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. I, 12-04-2013, n. 8929 (rv. 625995)


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - Sentenza - Ultra ed extra petita - In genere

La domanda intesa alla superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte include implicitamente quella di una qualifica inferiore, nell'ambito del medesimo genere di mansioni, ma pur sempre superiore a quella riconosciuta dal datore di lavoro. Non incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che riconosca il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella qualifica intermedia. (Rigetta, App. Palermo, 10/12/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, 11-04-2013, n. 8862 (rv. 625920)


CONTRATTI IN GENERE - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - Avveramento - Mancanza per causa imputabile al controinteressato

Nell'ipotesi di negozio condizionato, per l'operatività dell'art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte, non riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inverata la condizione sospensiva - apposta al licenziamento intimato per chiusura di una unità produttiva - della mancata accettazione di un trasferimento ad altra sede, in conseguenza del silenzio serbato dal lavoratore sulla proposta di trasferimento avanzata, anche dopo averne avuto piena conoscenza al rientro da un soggiorno all'estero). (Rigetta, App. Brescia, 01/08/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, 11-04-2013, n. 8843 (rv. 625915)


CONTRATTI IN GENERE - Clausola penale - Riduzione - Potere riduttivo - Criteri d'esercizio

Giustifica l'esercizio del potere equitativo di riduzione della penale, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ., anche quando le parti l'abbiano escluso negozialmente, la sussistenza di elementi d'incertezza nei rapporti commerciali delle parti (nella specie, rapporti di agenzia reciproca), qualora gli aspetti d'ambiguità siano tali da incidere sull'equilibrio della regolazione negoziale. (Rigetta, App. Milano, 16/01/2008)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. lavoro, 10-04-2013, n. 8768 (rv. 625826)


OBBLIGAZIONI IN GENERE - Nascenti dalla legge - Ingiustificato arricchimento (senza causa) - In genere - Proposizione, per la prima volta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Perugia, 29/09/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 09-04-2013, n. 8582 (rv. 626031)


MEDIAZIONE - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) - Iscrizione all'albo del mediatore - Necessità - Mancanza - Conseguenze

L'eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla legge 2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ. ed al divieto dello "ius novorum" sancito dalla stessa norma. (Rigetta, Giud. Pace Cerignola, 30/12/2004)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 09-04-2013, n. 8581 (rv. 625878)


ESECUZIONE FORZATA - Titolo esecutivo - Sentenza - Condanna al pagamento di accessori "dal dì del dovuto" - Assenza di ulteriori specificazioni - Indeterminabilità

Un titolo esecutivo giudiziale che, nel dispositivo, si limiti a condannare al pagamento di accessori "dal dì del dovuto", senza altra specificazione e senza espressa o implicita menzione di tale decorrenza nel corpo della motivazione, in quanto tautologico ed irrimediabilmente illegittimo per indeterminabilità dell'oggetto, viene meno alla sua funzione di identificazione compiuta e fruibile - cioè specifica e determinata, ovvero almeno idoneamente determinabile - dell'esatta ragione del beneficiario della condanna e dell'oggetto di questa. (Dichiara inammissibile, Trib. Chiavari, 17/10/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 09-04-2013, n. 8576 (rv. 625875)


OBBLIGAZIONI IN GENERE - Estinzione dell'obbligazione - Compensazione - Credito del condominio verso il condomino risultante da delibera assembleare oggetto di impugnazione

In materia di condominio, vige il principio dell'esecutività della deliberazione dell'assemblea, pur in pendenza di impugnazione, rimanendo riservato al giudice il potere di sospendere l'esecuzione del provvedimento, a norma dell'art. 1137 cod. civ.; tuttavia, il credito del condominio nei confronti del singolo condomino, risultante da delibera assembleare impugnata, non è opponibile in compensazione ad estinzione delle reciproche obbligazioni, in quanto portato da un titolo la cui esecutività consente la sola temporanea esigibilità, laddove la compensazione postula il definitivo accertamento dei debiti da estinguere e non opera per le situazioni provvisorie. (Rigetta, App. Sassari, 07/12/2005)

FONTI
Imm. e propr., 2013, 6, 392

Cass. civ. Sez. II, 08-04-2013, n. 8525 (rv. 625762)



PROFESSIONI - Responsabilità civile difensore tributario - Incarico professionale - Obblighi - Mancata instaurazione di giudizio contro avviso di accertamento

L'ambito delle responsabilità del professionista si amplia includendo come risarcibile anche la perdita di chance - quale occasione favorevole, concreta ed effettiva, a conseguire l'esito di un giudizio tributario - patita dal cliente in ragione della condotta dannosa generata dal consulente. La chance non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione così che la sua perdita configura un danno concreto e attuale da liquidare, qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Va tenuta distinta dalla aspettativa di fatto che è una situazione giuridica provvisoria e strumentale, tutelata al solo fine di garantire la possibilità del futuro ed eventuale sorgere di un diritto.

FONTI
Fisco on line, 2013

Cass. civ. Sez. II, 08-04-2013, n. 8508


PRESCRIZIONE CIVILE - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato

Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ., nel termine di due anni, decorrente non dalla verificazione dell'evento, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine biennale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 11/09/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. Unite, 05-04-2013, n. 8348 (rv. 625720)


CONTRATTI IN GENERE - Simulazione - Prova - In genere - Impugnazione da parte del legittimario di una vendita del "de cuius"

L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo. (Rigetta, App. Roma, 15/02/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8215 (rv. 625756)


ASSICURAZIONE - Veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto c.i.d.)


Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), per essere opponibile all'assicuratore, deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato e dunque litisconsorte necessario, non anche dal conducente del veicolo che non sia anche proprietario del mezzo, il quale è solo litisconsorte facoltativo. (Cassa con rinvio, Trib. Foggia, 07/11/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8214 (rv. 625670)


PROVA CIVILE - Poteri (o obblighi) del giudice - Fatti pacifici - Mancata contestazione del fatto costitutivo dedotto dalla controparte

Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. (Rigetta, Trib. Cosenza, 05/05/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8213 (rv. 625786)


ESECUZIONE FORZATA - Opposizioni di terzo - Termine finale di proposizione

La fase della vendita forzata inizia dopo l'ordinanza che ne stabilisce le modalità e la data, per concludersi con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione. Pertanto, il termine finale per proporre l'opposizione all'esecuzione da parte del terzo che pretenda di avere la proprietà dei beni pignorati è costituito non dal momento in cui si dispone la vendita o l'assegnazione (secondo il tenore letterale dell'art. 619, primo comma, cod. proc. civ.), bensì da quello in cui, con la realizzazione di tali atti, giunge a compimento l'intero iter espropriativo, onde l'opposizione è ammessa anche dopo l'aggiudicazione dell'immobile, fino a quando non sia intervenuto il decreto di trasferimento, rispetto al quale gli atti precedenti assumono funzione meramente preparatoria. (Rigetta, App. Lecce, 06/11/2008)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 04-04-2013, n. 8205 (rv. 625957)


03 luglio 2013

Querela di falso - attestazione dell'agente accertatore imprecisa - non sussiste

Qualora il verbale di accertamento alla violazione al C.d.S. contenesse una attestazione imprecisa, quindi non esatta (ma ciò che non è esatto -a casa mia- è sbagliato, al pari di ciò che non è vero -sempre a casa mia- è falso), tale situazione potrebbe non risultare sufficiente per accogliere il ricorso e attestare la falsità ideologica del documento.
Così si pronuncia il Tribunale di Roma nella sentenza pubblicata ieri, di cui qui sotto si produce un estratto.



Gli avvocati e le "caste"

La lobby degli avvocati.
Si è tentati di credere che gli avvocati siano una lobby forte, al pari dei notai, dei magistrati, commercialisti o dei giornalisti. Di sicuro l'esistenza di un Albo (da poco tempo, in verità ridimensionato per importanza) può aver aiutato, nei tempi che furono, la classe forense; ma se oggi c'è una categoria di professionisti individualisti per antonomasia, questa è la categoria degli avvocati.
E l'individualismo mal si concilia con il corporativismo.
Analizzando in concreto i fatti, risulta che gli avvocati non sono una lobby o almeno non lo sono ai livelli delle vere "caste".
Ad esempio come i Notai, che hanno ottenuto in questi anni molto lavoro nell'orbita del processo (dove la casta forte dei legali avrebbe dovuto frenare il fenomeno, cosa che non è stata), come gli incarichi nelle esecuzioni immobiliari oppure cercando di ritagliarsi altro settore lavorativo (togliendolo agli avvocati) nelle sezioni delle separazioni congiunte etc.
Ad esempio come i Magistrati i quali, unici in Italia, hanno sfidato e vinto contro la recessione che affligge il nostro Paese, attribuendosi incrementi stipendiali importanti. Senza mancare di sottolineare che una effettiva responsabilità per i loro errori ancora latita (la norma esistente è di fatto disapplicata: le percentuali di cause che superano il  relativo filtro sono meno del 10%).
Ad esempio per i commercialisti, i quali hanno visto come oro colato l'instaurazione della mediazione obbligatoria, organizzandosi con strutture e perfezionandosi come mediatori su temi non di loro competenza formativa (tant'è che la mediazione così come confezionata "nulla doveva avere a che fare con le tematiche di diritto", filastrocca ripetuta fino alla nausea da chi di diritto nulla sapeva, proprio per giustificare quella ignoranza). Il tutto avallato da Confindustria che sperava -e spera ancora- di ritagliarsi il settore delle vertenze giudiziali, viste come mero costo: lo sono anche i lavoratori, allora licenziamoli tutti e apriamo fabbriche in Cina.
Ad esempio come i giornalisti i quali, detentori del c.d. "quarto potere" dell'informazione, si coalizzano contro chi tende ad ostacolare il loro lavoro (si veda il caso Sallusti, oppure il nemico Grillo, poco affiatato con i giornalisti).
Gli avvocati sono una brutta specie, perché tendono ad argomentare nell'interesse della parte. A contestare ciò che è contestabile. Ad opporsi ed impugnare se non si vince al 100%.
In questi anni, rispetto alle ben più organizzate lobby sopra indicate, l'avvocatura ha subito riduzione del lavoro in termini di puro esercizio (nessuno incentiva per forza il contenzioso, al cittadino spetta sempre sottoscrivere l'incarico); ci sono stati aumenti vertiginosi dei costi sul processo; l'instaurazione di filtri, prima in Cassazione e oggi in Appello; la previsione dell'obbligo di mediazione imposta a materie su cui gli avvocati già promuovevano (senza ulteriori costi per gli assistiti) tentativi di bonario componimento delle vertenze. Materie oggetto di mediazione oggi ridotte di numero grazie ad un'altra casta e lobby, quella assicurativa ("perché mai devo partecipare alla mediazione se il codice delle assicurazioni già prevede ex lege il tentativo ?" Era l'argomento della casta o lobby assicurativa).
Nessuna delle caste sopra elencate hanno avuto in questi anni così tanti provvedimenti normativi sfavorevoli.
Il dato è questo: se una lobby non riesce a far guadagnare gli iscritti, che lobby è ?
Che l'avvocatura debba rivedersi e ristrutturarsi, questo è un dato di fatto. Si deve informatizzare (è qui, probabilmente che il giovane avvocato potrà spuntarla con l'anziano Collega), deve promuoversi meglio, forse deve diversificarsi (nel rispetto delle proprie competenze, però).
Di certo non deve farlo a scapito degli assistiti o adottando un sistema che non appartiene alla propria cultura giuridica, copiando quella anglosassone. Gli italiani dovrebbero, quantomeno, diventare prima un po' british.
Avv. Maurizio Storti

02 luglio 2013

Ecco perché il Ministro #Cancellieri può essere querelato per diffamazione

E' pacifico poi in giurisprudenza (l'argomento è condiviso anche dal Giudice dell'udienza preliminare di Cosenza) che non solo una persona fisica, ma anche un'entità giuridica o di fatto - una fondazione, un'associazione o una società -possa rivestire la qualifica di persona offesa dal reato: è infatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa (Cass. 11.4.86 n. 02817 Rv 172417; Cass. 23.2.88 n. 03756 Rv 177953; Cass. 16.3.92 n. 02886 Rv 189101; Cass. 27.4.98 n. 04982 Rv 210601; Cassazione penale, sez. 5^, 07/10/1998, n. 12744). In questa scia è stato ritenuto che possono costituire soggetto passivo del reato di diffamazione una comunità religiosa (Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 16/01/1986), un partito politico (Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 24/01/1992), un Consiglio dell'Ordine (Cass, Pen., sez. 5^, n. 1188 del 26-10-2001), uno studio  professionale (Sez. 5, Sentenza n. 16281 del 16/03/2010), una società di capitali (Sez. 5, Sentenza n. 19368 del 14/02/2006. Imp. Zunino. Rv. 234539), sia come riflesso all'offesa recato ad un singolo componente, sia come offesa portata direttamente all'ente.


[...]

Posto, infatti, che la reputazione è data dalla stima e dalla considerazione di cui un soggetto gode nell'ambito sociale ed economico di appartenenza, la reputazione è pregiudicata non solo dall'attribuzione alla persona di "comportamenti", ma anche dalla divulgazione di notizie comunque idonee ad intaccarne l'opinione tra il pubblico dei consociati. Pertanto, non solo "atti" posti in essere dalla persona offesa, ma anche abitudini, attitudini e qualità (negative, ovviamente) ad essa attribuite e persino situazioni equivoche in cui venga indebitamente collocata possono essere idonei ad offendere il bene protetto e, quindi, a integrare il reato, in quanto trattasi di reato a forma libera

[...]

La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, giacché ha escluso la lesione alla reputazione sul rilievo che non sono stati propalati fatti idonei a "incidere direttamente sulle qualità e sul valore sociale della persona in sè".

[...]

Ha trascurato però il fatto che la lesione della reputazione (commerciale, in questo caso) può anche conseguire alla narrazione di fatti che concernono comunque la persona offesa, facendola apparire inadeguata rispetto alla funzione economica che assolve.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2012) 08-11-2012, n. 43184

La Ministra Cancellieri agli Avvocati di Napoli: "Li vado ad incontrare così me li levo dai piedi"

La Ministra Cancellieri agli Avvocati di Napoli: "Li vado ad incontrare così me li levo dai piedi".

http://tinyurl.com/owxs8kw

Quadro sinottico riscossione mediante ruolo | Filodiritto

Quadro sinottico riscossione mediante ruolo | Filodiritto