30 giugno 2013

PROVA TESTIMONIALE CIVILE - Limiti e divieti

Rientra nella previsione dell'art. 2723 cod. civ. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 cod. civ. (Rigetta, App. Torino, 19/05/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 03-04-2013, n. 8118 (rv. 625721)

TERMINI PROCESSUALI CIVILI - sospensione - cumulo fra più cause

Qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse. (Rigetta, App. Firenze, 17/02/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 03-04-2013, n. 8113 (rv. 625644)

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE - Liquidazione e valutazione

In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, qualora - prima della liquidazione definitiva - il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio non secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ. (applicabile solo alle obbligazioni di valuta, non a quelle di valore, qual è il credito risarcitorio da danno aquiliano), ma devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio (se liquidato in moneta attuale) che l'acconto versato, quindi detraendo quest'ultimo dal primo e calcolando sulla differenza il danno da ritardato adempimento. (Rigetta, App. Venezia, 31/10/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 03-04-2013, n. 8104 (rv. 625662)

VENDITA - Consegna della cosa o dei titoli e dei documenti relativi

In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1, cod., civ., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato la pretesa risarcitoria azionata nei confronti del venditore dal compratore di un appartamento, il quale, ottenuta la declaratoria giudiziale di nullità della clausola negoziale di riserva di proprietà dell'area destinata a parcheggio condominiale, non aveva potuto fruire del diritto d'uso riconosciutogli, essendo stata detta area già trasferita ad altri soggetti). (Cassa con rinvio, App. Palermo, 21/04/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. II, 29-03-2013, n. 7957 (rv. 625579)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Risoluzione del contratto per inadempimento (inadimplenti non est adimplendum)

Il giudice è chiamato a svolgere una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avendo riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, con l'effetto che qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cod. civ., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c., comma 2.

FONTI
Notariato, 2013, 3, 248

Cass. civ. Sez. II, 27-03-2013, n. 7759

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Interpretazione del contratto (conservazione)

In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 c.c., secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsiasi interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse e, perciò, evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio, sussidiario rispetto a quello di cui all'art. 1362, comma primo, c.c., condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il Giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.

FONTI
Contratti, 2013, 5, 482

Cass. civ. Sez. II, 27-03-2013, n. 7791

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - Responsabilità processuale aggravata

La domanda di risarcimento da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., si atteggia diversamente a seconda dei gradi del giudizio, atteso che, mentre in primo grado essa è volta a sanzionare il merito di un'iniziativa giudiziaria avventata, nel secondo grado, regolato dal principio devolutivo, essa deve specificamente riferirsi alla pretestuosità dell'impugnazione, valutata con riguardo non tanto alle domande proposte, quanto, piuttosto, alla palese e strumentale infondatezza dei motivi dell'appello e, più in generale, alla condotta processuale tenuta dalla parte soccombente nella fase di gravame. (Rigetta, App. Milano, 20/10/2005)

La domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della "direzione" dei supposti danni. (Rigetta, App. Milano, 20/10/2005)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. II, 26-03-2013, n. 7620 (rv. 625886)

PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - Confessione stragiudiziale

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione. Ne consegue che non riveste valenza confessoria, in ordine al protrarsi del possesso per il tempo utile al verificarsi dell'usucapione, la scrittura con cui una parte si impegni a far acquisire all'altra un determinato immobile, o a seguito di sentenza dichiarativa di usucapione in suo favore o per contratto, rivelando tale accordo aspetti di incompatibilità logica tra il pattuito trasferimento a titolo derivativo ed il pregresso acquisto a titolo originario e collocandosi sul piano volitivo, anziché su quello ricognitivo. (Rigetta, App. Salerno, 28/12/2009)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. Unite, 25-03-2013, n. 7381 (rv. 625559)

SIMULAZIONE NEI CONTRATTI - contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale)

Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni. (Cassa con rinvio, App. Ancona, 31/01/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. II, 25-03-2013, n. 7479 (rv. 625857)

DONAZIONE - donazioni indirette

Per la validità delle donazioni indirette non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione.

FONTI
Notariato, 2013, 3, 248

Cass. civ. Sez. II, 25-03-2013, n. 7480

SEPARAZIONE DEI CONIUGI - nuova relazione sentimentale


In assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale; ciò, a maggior ragione, dove il periodo di riferimento non sia quello immediatamente successivo alla separazione (e più delicato) ma quello divorzile a distanza di diversi anni dalla rottura della convivenza madre - padre. Peraltro, il divieto di frequentazione del nuovo convivente del genitore non collocatario, di fatto può tradursi in una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamento perché il nuovo partner non è un mero ospite che può essere allontanato tout court dalla casa; l'effetto sarebbe porre il padre di fronte ad una scelta che mette da una parte la nuova compagna e dall'altro il figlio; quanto troverebbe giustificazione solo se il preminente interesse della prole fosse esposto a rischio. Deve anche ricordarsi che la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.

FONTI
Sito Il caso.it, 2013

Trib. Milano, 23-03-2013

Danno non patrimoniale - TURISMO

In base alla ribadita configurabilità ontologica ex artt. 2059 c.c. e 2 Cost. del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, il giudice, in caso di lesione dell'interesse di godere pienamente del viaggio di nozze organizzato, deve considerare il nocumento procurato di particolare gravità in relazione all'irripetibilità del citato viaggio.

FONTI
Danno e Resp., 2013, 4, 444

Trib. Reggio Emilia, 23-03-2013

MANDATO - Obbligazioni del mandatario - Obbligo di rendiconto

L'estinzione del mandato per morte del mandatario, prevista dall'art. 1722, n. 4, cod. civ., e l'obbligo di rendiconto a carico dello stesso mandatario, previsto dall'art. 1713, primo comma, cod. civ., si collocano su piani diversi e non confondibili, sicché la morte ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto dal mandatario ai suoi eredi, ovvero, nel caso di morte del mandante, in favore degli eredi di quest'ultimo, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa". (Rigetta, App. Milano, 12/12/2006)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7254 (rv. 625568)

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Contratto in genere - collegamento negoziale

Il collegamento contrattuale non dà luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi "simul stabunt, simul cadent". (Rigetta, App. Torino, 06/03/2007)

FONTI
CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7255 (rv. 625719)