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17 maggio 2013
Mandato alle liti conferito a più difensori
Ora, il collegio non ignora che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il mandato alle liti conferito a più difensori si presume, in difetto di espressa e inequivoca volontà di segno contrario, disgiunto, di talchè non è nulla la comunicazione - o la notificazione - ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice o dell'impugnazione della controparte (confr. Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7697; Cass. civ. 17 giugno 2004, n. 11344; Cass. civ. 23 gennaio 2004, n. 1168).
Nella fattispecie, tuttavia, dall'esame degli atti, direttamente effettuato dal collegio, in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto quando venga in rilievo la violazione di una norma processuale, è emerso che, pur essendo menzionati, nella intestazione della comparsa di intervento in data 19 ottobre 1985, sia l'avvocato A. A., sia l'avvocato N. V., il mandato ad litem venne conferito, in realtà, al solo avvocato A., di talchè la notifica eseguita presso lo studio professionale di N. V., alla via P. C. 24, del Comune di M., è tamquam non esset. E ciò tanto più che, non essendosi gli appellati costituiti in giudizio, neppure possono porsi problemi di qualificazione del vizio in termini di nullità o di inesistenza e di sanatoria dello stesso.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-03-2013, n. 6294
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