04 gennaio 2013

Rinuncia agli atti e rinuncia all'azione




Il primo motivo è infondato.

Come affermato nelle pronunce 8387/1999 e 555671995, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare; per la rinunzia agli, atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo.

Ciò posto, nella specie, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti da parte dell'opponente Sirea avrebbe determinato la definitività del decreto stesso, ma, poichè il Giudice del giudizio di opposizione avrebbe dovuto decidere se S. dovesse o meno ritenersi titolare del diritto fatto valere sulla base della scrittura del 30/5/97 (da cui ulteriormente l'estinzione per compensazione del credito fatto valere nel monitorio), a detto accertamento, alla data della notifica della rinuncia, aveva interesse A., atteso che, in caso di reiezione dell'eccezione di compensazione,e nel caso di definitività della pronuncia, S. non avrebbe più potuto azionare lo stesso titolo, per la preclusione da giudicato. Come limpidamente già rilevato dalla Corte del merito, A., alla data di notifica della rinuncia dell'11/1/2002, quando non era ancora stata dichiarata la continenza da parte del Tribunale di Roma sulla domanda proposta da S. (pronuncia del 18/6/2002), aveva un concreto interesse a non accettare la rinuncia agli atti dell'opponente, in quanto dalla prosecuzione del giudizio di opposizione avrebbe potuto ritrarre vantaggio ulteriore rispetto alla mera definitività del decreto ingiuntivo opposto.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-11-2012, n. 20754


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