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20 gennaio 2013
Interrogatorio formale del contumace
Valga considerare che - come affermato proprio in uno dei precedenti richiamati da parte ricorrente (l'altro non rileva, perchè riguarda l'interrogatorio libero) - la mancata osservanza dell'art. 292 c.p.c., nella parte in cui dispone la notificazione al contumace dell'ordinanza che ammette l'interrogatorio, impedisce il verificarsi degli effetti che la legge fa derivare dalla notificazione stessa, e cioè impedisce al giudice di tener conto della mancata risposta, valutandola a norma dell'art. 232 c.p.c., ma non comporta la nullità dell'intero procedimento, la cui regolarità, ai fini del contraddittorio, è assicurata dal rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione di contumacia (Cass. 14 febbraio 1976, n. 478).
Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 11-12-2012, n. 22511
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