20 dicembre 2012

Opposizione all'esecuzione e sospensione feriale


Trattandosi di causa di opposizione all'esecuzione introdotta ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., comma 1, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell'art. 92 ord. giud., per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., va computato a decorrere dal 5 ottobre 2005, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè il termine annuale era già scaduto alla data del 17 novembre 2006, quando il ricorso venne spedito per le notifiche all'intimato.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-11-2012, n. 20309

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