22 marzo 2012

Processo di opposizione all'esecuzione


"Vanno qui ribaditi i principi più volte espressi da questa Corte riguardo al processo di opposizione all'esecuzione, secondo cui questo è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. n. 2911/1980, nonchè Cass. n. 17630/2002; n. 8219/2004; n. 24047/2009); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto, le eventuali "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con l'atto introduttivo dell'opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda (cfr. Cass. n. 3477/2003; ord. n. 1328/2011; n. 16541/2011); spetta all'opponente contestare il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, dando prova dei fatti allegati (che, di norma, in sè considerati, sono fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione ovvero, come nel caso di specie, fatti comportanti l'inadeguatezza del titolo posto a base del precetto a supportare l'esecuzione forzata nei confronti dell'ingiunto) e degli elementi di diritto costituenti i motivi di opposizione.


3.1.- L'opposto (vale a dire il creditore procedente) ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. n. 14554/2000 ed altre) e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico (peraltro poco frequenti in un giudizio oppositivo quale è quello de quo), sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'opponente assume a fondamento dell'opposizione ovvero le conseguenze che da tali fatti l'opponente vuole trarre.


Soltanto nel caso in cui l'opposto intenda munirsi di un titolo esecutivo che si aggiunga o si sostituisca a quello oggetto di opposizione ha facoltà di proporre domanda riconvenzionale, nel rispetto delle preclusioni previste per la relativa proposizione (cfr. già Cass. n. 3849/88 e n. 11097/96, nonchè Cass. n. 7225/06 e n. 9494/07)."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-03-2012, n. 4380

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