31 ottobre 2011

News di diritto del 31.10.2011


Interessi extralegali, clausola nulla: solo con l'estratto conto la banca documenta il suo credito
MERITO CIVILE -  LUNEDI' 31.10.2011

News di diritto del 31.10.2011


Parcheggio a pagamento incustodito: il comune non risponde dei furti delle auto perché
il cartello salva dalla responsabilità
MERITO CIVILE -  LUNEDI' 31.10.2011

News di diritto del 31.10.2011


L'avvocato non risponde di negligenza professionale se non viene provata «la probabilità di un giudizio favorevole»
MERITO CIVILE -  LUNEDI' 31.10.2011

News di diritto del 31.10.2011


Nel giudizio di separazione inammissibile la domanda di assegnazione della metà del conto in banca cointestato
MERITO CIVILE -  LUNEDI' 31.10.2011

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 53 - critiche

"Giustizia penale nei tempi giusti. Accorciare i tempi medi delle sentenze. Ogni corte d’appello si ponga l’obiettivo di ridurre in un anno del 10 % i tempi di svolgimento medio dei processi. Modernizzazione dei tribunali che seguano le buone pratica di Torino, Trento e Bolzano. Semplificazione dei processi e riduzione dei riti (oggi se ne contano 34) con abbreviazione dei tempi per ottenere la sentenza e certezza di esecuzione della stessa."

Un punto che sembra, tra l’altro, un collage dei precedenti. I tempi delle sentenze (vedi punto 52); modernizzazione (vedi punto 51). Sulla semplificazione e riduzione dei riti qualche cosa è stato fatto recentemente (vedi D.lgs 150/11 che ha ridotto i 33 riti civili in soli 3 riti). Ciliegina sulla torta: certezza di esecuzione della sentenza: si intende la “certezza” di avere il titolo esecutivo? Ovvero la “certezza” che il titolo esecutivo faccia ottenere sicuramente il bene della vita conteso? Nel primo caso già oggi abbiamo la sicurezza di avere il titolo; nel secondo caso come pensa il buon Renzi di dare questa “certezza”? Uno dei problemi delle cause è proprio quello di non riuscire a portarlo in esecuzione..

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 52 - critiche

"Il merito in tribunale. Valutazione dell’attività dei magistrati; stipendio in parte collegato alla produttività; maggior controllo e maggiori responsabilità in caso di errori conclamati. Avanzamento di carriera per merito e non solo per anzianità."

Si ritorna nuovamente all’antico. Vi siete mai chiesti perché le vecchie sentenze erano lunghissime con roboanti richiami ad istituti latini con tanto di necessità del vocabolario "IL" per comprendere il significato dei vari concetti? Ebbene una volta il Giudice avanzava in carriera se “produceva” meglio di altri: ossia se scriveva meglio e di più. Oggi non è più così (leggete le odierne sentenze di merito e ve ne accorgerete). Sulla responsabilità sono pienamente d’accordo: peccato che i Magistrati faranno di tutto per evitarlo.

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 51 - critiche

"Entri l’informatica nel tribunale. Completamento dell’informatizzazione di tutti gli uffici giudiziari anche per il deposito di atti e per estrarre copia di atti di controparte, documenti prodotti, sentenze, con abolizione dei borbonici depositi cartacei e delle marche da bollo, con evidente risparmio di tempo di tutti gli operatori."

La scoperta dell’acqua calda. La digitalizzazione dei processi è già realtà: mancano solo i soldi per consolidarla in tutti i tribunali.

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 50 - critiche

"Accorpamento delle sezioni giudiziarie staccate. Riduzione dei costi degli uffici giudiziari mediante un’organica riforma delle circoscrizioni giudiziarie con accorpamenti delle sezioni distaccate (attualmente sono 220) mantenendo solo quelle che hanno ragione di essere quando il Tribunale circondariale è veramente lontano."

Si ritorna all’antico. Una volta Roma era competente sull'attuale circoscrizione di Tivoli, i comuni poi passati a Velletri, etc. Il problema dell’eccessivo numero delle cause si risolve diminuendo gli spazi e le strutture ove queste devono trattarsi? Se non si riducono le cause si finirebbe ad avere migliaia di Giudice nella Capitale (per fare un esempio) costretti a fare i turni per l'utilizzo delle aule; tradotto, allungamento dei processi.

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 49 - critiche

"Entri (più spesso) la corte. Riduzione a 30 giorni della sospensione dell’attività giudiziaria (20 giorni in estate, 10 giorni nel periodo natalizio). Oggi è sospesa dal 1° agosto al 15 settembre, perciò per 45 giorni. Prevedere lo svolgimento delle udienze anche nel pomeriggio in maniera da accelerare i tempi della giustizia."

Ridurre di 15 giorni le ferie dei Magistrati risolve il problema Giustizia? Non credo proprio. Peraltro di pomeriggio già vengono celebrate molte udienze (chiedere in Corte d’Appello Roma sez. lavoro, con escussione dei testi alle 17.00).

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 48 - critiche

"Avvocati pagati solo su preventivo. Al fine di evitare effetti discorsivi dell’applicazione delle tariffe sulla lunghezza dei processi, obbligo di stipulazione di un mandato che comprenda anche il preventivo per lo svolgimento dell’intero incarico, a prescindere dalla durata del procedimento. Ciò consentirebbe di incentivare gli avvocati ad una più rapida conclusione delle cause."

È certo possibile fare un “preventivo” del giudizio, anche se non senza difficoltà. Personalmente lo faccio, specificando dove oggettivamente non ho potere di impulso ovvero dove eventuali mie attività dipendono da fattori estranei alla mia competenza  (i.e. se il giudice rinvia per la precisazione delle conclusioni a 3 anni di distanza, io che cosa ci posso fare?). “Faccio di tutto, ma tutto non dipende da me”.

La GIUSTIZIA di Matteo Renzi. PUNTO 47 - critiche

"Una terapia d’urto per la giustizia civile. Oggi l’Italia è intrappolata in oltre 5 milioni di cause civili pendenti presso i tribunali. Occorre assolutamente ridurre in tempi rapidissimi lo stock di cause arretrate, oltre che stabilire norme che rendano meno premiante il ricorso alla giustizia come modalità di rinvio di un pagamento o di una qualunque obbligazione. Si crei una task force composta da magistrati in pensione e da giovani avvocati per affiancare i giudici in carica nello smaltimento in tempi veloci dell’arretrato giudiziario civile."

Praticamente un ritorno dei GOA, che venivano pagati a sentenza per l'esaurimento delle vecchie cause (le udienze si svolgevano nelle aule lungo il corridoio che porta alla fallimentare).

L'art. 246 c.p.c. e i limiti all'incapacità a testimoniare


L'art. 246 del codice di procedura civile prevede che "non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
Sulla base di questo articolo di recente un Giudice di Pace ha ritenuto non potersi procedere all'escussione di testi, in un giudizio per una "vacanza rovinata", di persone che avevano intrapreso un parallelo giudizio contro il medesimo Tour Operator (T.O.) anch'essi per "vacanza rovinata". 
In effetti tutti i soggetti (vacanzieri nello stesso periodo), si dolevano contro il T.O. di analoghi disservizi.
Ma chi meglio di ulteriori fruitori della vacanza possono rendere testimonianza sui disagi patiti? In verità le posizione dei testi non doveva essere inquadrata nell'incapacità a testimoniare, ma al limite nell'inattendibilità dei testimoni. Infatti secondo Cass. Civ. 21279/2011 "l’incapacità a testimoniare è correlabile solo a un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse della suddetta persona in relazione a situazioni e a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche se in qualche modo connessi. La capacita a testimoniare e diversa dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, stante che l’una dipende dalla presenza in un interesse giuridico, non di mero fatto, che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all’eventuale interesse a un determinato esito della lite, con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Sussiste incompatibilità delle posizioni di teste e di parte nel giudizio, anche solo potenziale, ovvero del teste che sia contitolare della situazione giuridica dedotta in giudizio da un altro soggetto. Solo in tali casi si verifica l’incapacità a testimoniare, non essendo configurabile, nell’ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza e dovendosi invece verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia, avuto anche riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni sulla incapacità a testimoniare, che introducono una deroga al generale dovere di testimonianza."

26 ottobre 2011

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (6^ parte)

Palazzo Spada Capodiferro è la sede del Consiglio di Stato. La struttura, inquadrata nella piazza Capodiferro del Rione Regola, ospita l'organo deputato istituzionalmente alla consulenza amministrativa e legislativa del Governo al quale, nel 1889, fu assegnato anche il delicato compito di dirimere il contenzioso di natura amministrativa concernente lo Stato e i soggetti pubblici e privati che possono trovarsi in conflitto di interessi con lo stesso.
Di strada ne è passata da allora (dalla legge istitutiva dei TAR l. 1034/71, alla l. 241/90, alla famosa sentenza delle SS.UU. della Cassazione n.500/99, sino alla recente riforma del processo amministrativo, solo per citare alcuni passaggi della giurisdizione amministrativa) ma fu proprio nel 1889 che il Consiglio di Stato scelse questo palazzo ottenendolo prima in affitto e poi, dal 1926, in proprietà. Come organo di giurisdizione amministrativa (di secondo grado, preposto alla tutela dei diritti e interessi legittimi), il Consiglio di Stato si è trovato, talvolta, in contrapposizione con il giudice ordinario: in ordine di tempo ricordiamo il recente dietrofront fatto con la sentenza n.11 del 12.7.2011. Dopo 11 anni di lungo braccio di ferro con la stessa Cassazione, i giudici amministrativi hanno ritenuto il difetto di giurisdizione di domande loro rivolte per materie collegate agli elenchi provinciali per l'assunzione dei docenti nella scuola statale.

25 ottobre 2011

Evviva la giustizia! Succede anche questo.. Può capitare, infatti, che il Giudice titolare di una causa sia momentaneamente assegnata in Corte d'Appello e che, a causa della carenza dell'organico dei magistrati, si debba (frettolosamente) rimediare spartendo il ruolo del detto Giudice a due GOT (giudice onorario di tribunale) con rinvio d'ufficio ai giorni in cui questi tengono udienza.
Ebbene, a prescindere dalla opportunità di assegnare a nuovi giudici delle cause già in fase avanzata (il che comporta, generalmente, un ulteriore rinvio per consentire -giustamente- al nuovo giudice di organizzarsi al meglio il lavoro), occorre evidenziare che in questi casi le croniche carenze di personale e mezzi delle cancellerie si sentono, eccome. Il cartello che vedete è la comunicazione "ufficiale" del rinvio d'ufficio dalla data di oggi (martedì) al giovedì in cui il nuovo Giudice terrà udienza.
Ma non avrebbero dovuto comunicarla al domicilio eletto ? Se un Avvocato, con vere e proprie acrobazie professionali, riesce ad essere presente oggi e solo dopo aver cercato inutilmente l'aula d'udienza si accorge della comunicazione, coma pensate possa sentirsi (magari con la consapevolezza di dover fare altri salti mortali per il giovedì successivo, e sempre che l'udienza si tenga) ?

24 ottobre 2011

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (5^ parte)

In Via Teulada 28/40 si trova l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma. Le recenti modifiche normative hanno ampliato la competenza (sino a € 5.000,00), la funzionalità (risolvendo questioni c.d. "minori" o di modico valore quando il bene oggetto del contendere è comunque una somma di denaro) e la rapidità (con aumento e/o introduzione di contributo unificato, applicazione del rito del lavoro alle c.d. O.S.A. e smaltimento di un arretrato di circa 120.000 sentenze) dell'Ufficio destinato ad assorbire una notevole mole del contenzioso futuro (per fare un esempio per gli interessi delle cause previdenziali).
Nella prima palazzina che vedete in foto (quella più vicina alla R.A.I. per intenderci), si trovano la 1^, 2^ e 3^ sezione, l'iscrizione a ruolo e altri uffici mentre nella successiva palazzina (più vicina a Piazzale Clodio) si trovano la 4^, 5^ e 6^ sezione, l'ufficio informazioni e l'ufficio copie (richiesta al piano terra, ritiro al 1° piano).

23 ottobre 2011

Blawg dell'Avv. Maurizio Storti: La Cassazione a SS.UU. (Sezioni Unite) sulla compe...

Blawg dell'Avv. Maurizio Storti: La Cassazione a SS.UU. (Sezioni Unite) sulla compe...: Al giudice di pace le cause sugli immobili per risarcimento danni e altre azioni personali. Cambio di rotta delle Sezioni unite: al Tribuna...

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (4^ parte)

L'U.N.E.P. della corte d'Appello di Roma è l'ufficio notifiche, delle  espropriazioni e protesti (perennemente ingolfato) ove gli avvocati si recano per notificare e passare gli atti tramite gli Ufficiali Giudiziari. Si trova dentro il Tribunale civile (ingresso da Via Lepanto e/o Viale Giulio Cesare) mentre anni fa si trovava a Via Poma.
La grave situazione in cui verte l'Ufficio (sovraccaricato di lavoro e in constante carenza organica a causa delle poche disponibilità economiche del MinGiustizia) ha convinto molti avvocati ad usufruire della notifica c.d. in proprio (previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine competente). I disagi che la categoria forense deve sopportare sono dovuti dai doverosi -benché sistematici e strategicamente posizionati- scioperi e/o assemblee sindacali che giocoforza condizionano l'attività di molti Colleghi.
Usufruire dell'Ufficio N.E.P. in alcuni casi è necessario: ad esempio mi complicherei la vita se sperassi di notificare in proprio una citazione ad un soggetto che indica una residenza fittizia giacchè il messo notificatore delle Poste Italiane, se non trova il destinatario (magari perchè all'indirizzo indicato c'è una stalla), da atto che in quel indirizzo non v'è nessuno; oppure nel caso delle notifiche nella materia lavoro (una delle ultime attività rimaste esenti da costi), non conviene spendere soldi per notificare atti in proprio quando l'impegno economico (presso l'U.N.E.P.) è posto a carico dell'amministrazione.
La fila che vedete in foto è quello che i Colleghi sono tenuti a sopportare quotidianamente, anche a causa del fatto che si è dato ampio spazio alle Agenzie che si occupano delle notifiche.
Il meccanismo è perverso: l'avvocato che non vuole fare la fila (dovendo dedicare praticamente tutta la mattinata alle notifiche) si avvale delle Agenzie che si occupano del servizio, scaricando ingiustamente sui Clienti il relativo costo; gli addetti delle citate Agenzie (ragazzi estremamente volonterosi e capaci di svegliarsi alla mattina alle 3:00 per mettersi in fila, a discapito della loro salute) si portano dietro il numero massimo di atti da passare (generalmente 5 per ognuno) occupando spazio agli sportelli; gli sportelli dell'Ufficio Notifiche sono (indicativamente) dedicati agli avvocati e alle Agenzie senza che venga data la dovuta priorità ai legali (come invece è avvenuto per gli atti relativi al Giudice di Pace ove viene dedicata l'apertura dell'unico sportello prima agli avvocati e poi alle Agenzie, con evidente miglioramento del servizio).
Per fortuna un gruppo di Colleghi romani, capitanati dal Collega Massimiliano Cesali, ha organizzato un sistema di reciproche informazioni scambiate tramite twitter (il portale è Avvocatwit) che consente in tempo reale di sapere delle file, disagi, scioperi dell'ultimo momento etc., ed evitare, così, di recarsi presso l'Ufficio inutilmente ovvero al momento meno opportuno.

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (3^ parte)

Il Tribunale Civile di Roma si trova Tra Via Lepanto e Viale Giulio Cesare. In Via Lepanto si trovano le sezioni 6^ e 7^ (locazioni) e lavoro (con ingresso anche da Viale Giulio Cesare).
Da questo ingresso, poi, si accede anche all'iscrizione  a ruolo per il contenzioso civile in Tribunale; si presentano qui i ricorsi monitori (decreti ingiuntivi); entrando a destra si incontra il giudice tutelare, la 4^ sezione esecuzioni mobiliari e l'Ufficio Notifiche (U.N.E.P. della Corte d'Appello di Roma, vedi i prossimi post).

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (2^ parte)

Tra Via M. Amato e R. Romei si trovano (seguendo l'ordine della foto a lato) il Tribunale Penale sulla destra (con ingresso al pubblico da Piazzale Clodio), la Corte d'Appello Civile sula sinistra (il palazzo con le vetrate), la Corte d'Appello Sez. Lavoro e Corte d'Appello Penale in fondo all'immagine (palazzo circolare).
Sono i giudici di 1° grado (penale, appunto il Tribunale Penale) e di 2° grado (Civile e Lavoro, appunto le Corti d'Appello): giudici del merito, che pertanto entrano nel "merito" della vicenda sottoposta alla loro attenzione.
In particolare nella competenza delle Corti d'Appello rientrano le impugnazioni delle decisioni dei Tribunali del "circondario" relativo.

Gli Uffici Giudiziari. Funzioni e altro (1^ parte)

Ecco la Suprema Corte di Cassazione (Piazza Cavour). L'alto Consesso quale terzo organo giurisdizionale del nostro ordinamento. E' il Giudice di legittimità, ossia valuta la conformità alle leggi delle decisioni dei giudici del merito. Le sue decisioni hanno innegabile importa, anche se nel nostro ordinamento (a differenza di quello anglosassone) non  vige il principio del precedente giudiziario vincolante: da noi i Giudici sono soggetti solo alle leggi (da qui i frequenti contrasti giurisprudenziali dovuti alle diverse interpretazioni della legge). Le Sezioni Unite della Cassazione, però, possono vincolare con le loro statuizioni (la c.d. nomofilachia).

22 ottobre 2011

La Cassazione a SS.UU. (Sezioni Unite) sulla competenza del Giudice di Pace


Al giudice di pace le cause sugli immobili per risarcimento danni e altre azioni personali. Cambio di rotta delle Sezioni unite: al Tribunale le sole liti in cui la causa petendi è un diritto reale.


La II^ sez. della Cassazione aveva rimesso (con ordinanza n.25480/10) alle SS.UU. della Cassazione: la stessa, con il proprio "intervento coerenziatore", ha risolto il contrasto giurisprudenziale.